Perché la resa EXW è così diffusa in Italia?

Il franco fabbrica o EXW risulta essere il termine di resa prediletto dalle aziende esportatrici italiane, secondo FEDESPEDI il 73% delle esportazioni italiane viene regolato attraverso tale temine. Questa prassi delle aziende italiane deriva un po’ dalla giusta costatazione che l’EXW è il termine di resa con le minori obbligazioni a carico del venditore, perciò ritenuto più sicuro, un po’ perché la resa franco fabbrica è insita nel DNA giuridico italiano.

Infatti è a partire dall’entrata in vigore del Code Napoleon, nell’Italia preunitaria, che il luogo di consegna della merce viene identificato facendo riferimento al luogo dove la merce si trovava al momento della vendita. Nonostante il Codice Civile attuale sia frutto di due successive riforme, del 1865 e del 1942, la portata generale della legge non è cambiata, e la resa franco fabbrica rimane l’unica menzionata dall’odierno Codice.

L’art. 1510 c.c. stabilisce che “salvo patto contrario, la consegna della merce deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al momento della vendita ovvero nel luogo dove il venditore aveva la sua sede dell’impresa”. Il comma 2 stabilisce che “se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore”. Ancora l’art. 1182 c.c. relativo all’adempimento dell’obbligazione stabilisce che “l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta”. Molto chiara dunque la scelta adottata dal nostro Codice anche se, a onor del vero, appare molto strano che un termine di resa relativo al commercio, adottato per la prima volta più di duecento anni fa non abbia subito sostanziali modifiche considerato l’abnorme evoluzione che la globalizzazione ha portato all’interno degli scambi commerciali internazionali.

Anche all’interno della normativa ICC, la resa EXW è quella che prevede le minori obbligazioni a carico del venditore, infatti le regole Incoterms® 2020 stabiliscono che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore presso i suoi locali (del venditore) o nel luogo convenuto (fabbrica, magazzino), il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo, né di sdoganarla all’esportazione.

A livello teorico perciò è la modalità più conveniente per il venditore, ma andiamo ad analizzare i possibili risvolti pratici negativi che l’utilizzo di questo temine potrebbe causare agli operatori del commercio internazionale.

La fase della caricazione

In base alle regole ICC è il compratore che deve procedere alla caricazione della merce a suo rischio, ma nella pratica con molta probabilità il trasportatore, incaricato dal compratore al ritiro della merce, non sarà organizzato con propri mezzi per la caricazione, a differenza del venditore, il quale trovandosi all’interno del proprio magazzino è con molta probabilità più attrezzato con mezzi di movimentazione e sollevamento adatti alla caricazione, perciò nella prassi è molto frequente che sia quest’ultimo ad effettuare le operazioni di caricazione.

Questa sua sostituzione al compratore non è priva di rischi per il venditore in quanto quest’ultimo si rende inadempiente rispetto alla clausola di consegna EXW. In caso di danno alla merce durante le operazioni di caricazione è molto probabile che il compratore invochi la responsabilità del venditore il quale potrebbe essere ritenuto l’unico responsabile per il danneggiamento. Al fine di evitare i citati rischi è importante perciò definire in via preliminare all’interno del contratto le peculiarità relative alle operazioni di caricazione se effettuate dal venditore in una resa EXW, in particolare si potrebbe prevedere che l’onere sia a carico del venditore e il rischio a carico del compratore, e conseguentemente adattare il termine in EXW rendendolo più coerente con le nuove obbligazioni stabilite dalle parti aggiungendo la dicitura “loaded”.

Sull’uso delle varianti va precisato che nel caso di un loro utilizzo è necessario che le parti si accordino sulle nuove e diverse reciproche obbligazioni dato che ICC non riconosce deroghe o modifiche al proprio set di regole originario, il che complica ulteriormente le cose tra venditore e compratore. Nel caso di specie la soluzione che evita il rischio di fraintendimenti delle parti rispetto al coniato termine EXW loaded sarebbe quella di optare per il FCA magazzino venditore il quale già prevede, all’interno delle regole ICC, le operazioni di caricazione a carico del venditore il quale assume il rischio di perdita o danni durante le operazioni.

Sdoganamento e questioni fiscali

Se la merce venduta EXW è destinata all’esportazione, l’esportatore venderà in regime di esenzione IVA ex art. 8 DPR 633/72. Lo stesso articolo, alla lettera b), quando il trasporto è curato dal compratore, stabilisce che l’esportatore, entro novanta giorni dalla consegna delle merci, deve presentare la prova di avvenuta esportazione, ossia dimostrare che  la merce è effettivamente uscita dal territorio dell’UE, prova che potrà essere facilmente dimostrata entrando in possesso del codice MRN (Movement Reference Number) contenuto all’interno del DAE (Documento di accompagnamento all’esportazione) rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione attraverso il quale si può verificare sul sito dell’agenzia delle dogane il “risultato di uscita”.

Considerato che con la resa EXW è il compratore a sdoganare la merce all’esportazione, in caso di mancata collaborazione da parte di quest’ultimo  o in caso di problemi ad ottenere il codice MRN, risulterebbe molto difficile per il venditore dimostrare l’effettiva esportazione delle merci e pertanto potrebbe essere costretto a regolarizzare la fattura e versare l’IVA ex post, nei 30 giorni successivi ai novanta decorrenti dalla consegna della merce, in quanto l’operazione sarebbe considerata come non esente. Oppure si potrebbe andare incontro al rischio di applicazione dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, il quale prevede una sanzione compresa tra il 50% e il 100% dell’imposta dovuta considerando la vendita normalmente soggetta ad Iva, che deve essere comunque riversata dal cedente interno.

Per beneficiare dell’esenzione dall’Iva prevista per le cessioni all’esportazione, il contribuente deve fornire prova certa e incontrovertibile, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione, dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, poiché il regime probatorio dell’esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, non potendo l’operatore valersi di documenti alternativi rispetto al documento doganale. Di conseguenza, nel caso in cui non sia stata fornita la prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l’operazione deve considerarsi come non effettuata ed equiparata a una cessione nel territorio nazionale, soggetta a Iva.  Queste le conclusioni della Cassazione nell’ordinanza n. 1864 del 28 gennaio 2020.

Considerato i problemi che potrebbero verificarsi quando lo sdoganamento all’esportazione è un’obbligazione del compratore e considerato che il venditore, citato come esportatore nella dichiarazione di esportazione definitiva, risulta l’unico obbligato nei confronti dello Stato per ogni irregolarità o omissione sia tecnica che tributaria, anche se originata dal compratore, sarebbe utile prendere in considerazione l’ipotesi di adottare il termine di resa FCA il quale prevede che sia il venditore a sdoganare la merce all’esportazione mettendosi così al riparo da eventuali irregolarità e conseguenti responsabilità derivanti dal comportamento del compratore.

Questioni di pagamento con credito documentario

In questo paragrafo si cercherà di spiegare le ragioni per cui il termine EXW può essere molto pericoloso nel caso in cui sia stato stabilito che il regolamento del prezzo debba avvenire tramite lettera di credito.
Il credito documentario, secondo un celebre motto di un giudice inglese è “the life blood of international commerce”, la forma più sicura di regolamento dell’esportazione per la sua spiccata funzione garantista sia per il venditore che per il compratore, ma adottato in concomitanza con una resa EXW potrebbe risultare molto difficile per il venditore la riscossione del credito.

Ripercorrendo le obbligazioni delle parti come stabilito dagli Incoterms® 2020, il venditore ha solo l’obbligo di fornire la merce e la fattura commerciale conformemente al contratto di vendita insieme all’obbligo di consegnare la merce al compratore mettendola a disposizione nel punto concordato, dopo di che  tutte le successive obbligazioni sono in capo al compratore, il quale deve pagare il prezzo della merce, prenderla in consegna e sopportare da questo momento tutti i rischi di perdita o danni. Spetta al compratore stipulare il contratto di trasporto ed occuparsi dello sdoganamento all’esportazione, al transito e all’importazione sostenendone tutte le relative spese. Sembra chiaro che una volta che il venditore mette la merce a disposizione del compratore, perde qualsiasi forma di controllo sul trasporto, pertanto non avrà diritto al rilascio di nessun documento attestante l’avvenuto trasporto, documenti quasi sempre necessari per l’utilizzo di una lettera di credito. Certo si potrebbe stabilire all’interno del contratto che per la riscossione della lettera di credito sia necessaria la presentazione di un preshipment inspection certificate in luogo del documento di trasporto ma ciò non metterebbe comunque al riparo il venditore da tutti i rischi. Il venditore non avrebbe comunque il controllo sulle merci restando esposto a vari rischi:

  • Il compratore potrebbe non ritirare le merci già preparate ed imballate dal venditore;
  • La banca potrebbe rilevare non conformità dei documenti (es. peso diverso) e il venditore non avendo nessun legame con il trasportatore, non avrebbe nessun titolo a richiedere il documento modificato né tantomeno avrebbe il diritto di contrordine ossia la possibilità di sospendere il trasporto, con la conseguenza che le merci potrebbero essere tranquillamente ritirate dal compratore al porto di arrivo e il venditore impossibilitato a riscuotere il suo credito.
Quali sono i possibili rimedi?

In questi casi, per evitare tale problema potrebbe prendersi in considerazione la resa FCA in quanto nelle regole Incoterms® 2020 viene prevista per la prima volta la possibilità che il compratore dia istruzioni al vettore di consegnare al venditore un documento di trasporto che attesti che la merce è stata caricata (ad esempio una Polizza di Carico con annotazione di messa a bordo On Board). Ma anche con questa modalità potrebbero esserci alcuni rischi per il venditore:

  • primo tra tutti un inadempimento contrattuale per il quale il trasportatore non consegni i documenti di trasporto al venditore.
  • Un altro rischio è costituito dalle due diverse date in polizza, quella della presa in consegna della merce e quella dell’avvenuta caricazione a bordo che potrebbe far rilevare una presentazione non conforme da parte della banca. Il problema dell’On Board sorge quando il punto di consegna è il magazzino del venditore e non il porto di caricazione. In questo caso il venditore affiderà la merce al trasportatore il quale quando avrà a disposizione la Polizza di Carico On Board la consegnerà al venditore.

Nel caso di utilizzo del credito documentario per il regolamento del pagamento in una vendita internazionale, i termini di resa che tutelano maggiormente gli interessi del venditore sono quelli del gruppo C, in particolare CPT e CIP per il trasporto multimodale. Nel CPT è il venditore ad organizzare il trasporto principale per conto del compratore. Questo vuol dire che il venditore dovrà stipulare un contratto di trasporto senza tuttavia assumersene i relativi rischi, infatti tutti i rischi passano dal venditore al compratore nel momento della consegna che si effettua al pari del FCA, affidando la merce al vettore. In questo modo il venditore avrà il controllo delle merci fino al luogo di destino pur non avendo responsabilità sull’esito del trasporto stesso, sdoganerà all’esportazione assicurandosi la prova di avvenuta esportazione e riceverà dal vettore tutti i documenti di trasporto necessari alla riscossione di una lettera di credito.

Conclusioni

Da quanto esposto si evince come l’impresa che sceglie la resa EXW per una vendita all’estero, sulla base della convinzione che tale termine di resa sia il più semplice e soprattutto il meno rischioso, dovrebbe effettuare un’analisi preliminare per considerare con maggiore attenzione i risvolti negativi che potrebbero verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto di vendita. Quantomeno si dovrebbe tenere conto degli accorgimenti contrattuali che possono essere utilizzati per tutelarsi da possibili responsabilità indesiderate, e considerare la possibilità di adottare un termine di resa comprensivo del trasporto che permetta di non perdere il controllo delle proprie merci e che consenta all’esportatore di affidare le merci ad un trasportatore di fiducia per aver maggior certezza relativamente alle modalità di trasporto ed alla destinazione finale delle merci.

 

 

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